La copertura R.C.T. tiene indenne l’assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare ad un terzo a titolo di risarcimento danni per essere incorso in responsabilità civile nei suoi confronti (art. 1917 c.c.). Può coprire la responsabilità contrattuale dell’assicurato, quella extracontrattuale, ossia entrambe.