Se desidero un preventivo?

Per richiedere un preventivo è sufficiente compilare il form (cliccando qui), inserendo i dati richiesti.
Verrà contattato a breve dal nostro Referente Commerciale di zona.

Quali dati sono necessari per ottenere un preventivo personalizzato?

I dati necessari per poter formulare un preventivo sono: Nome del Condominio / P.I. / Indirizzo / Valore del Fabbricato / Anno del Fabbricato / Nr Unità Abitative/ Nr Piani Fuori Terra.
A seguito della compilazione del form (raggiungibile a questo link) sarà comunque cura del Commerciale di zona trasmetterle via mail un sintetico questionario da compilare

A chi potrò fare riferimento per l’apertura e la gestione dei sinistri?

Unoin offre agli Amministratori un servizio esclusivo: la possibilità di accedere, con username e password personali, a un portale dedicato per poter richiedere l’apertura dei sinistri e monitorarne l’iter di gestione.

A cosa serve la Polizza di Tutela Legale del Condominio?

La Polizza di Tutela Legale del Condominio serve per garantirsi:

A. l’assistenza qualificata di uno specialista di Tutela Legale
B. la copertura di tutte le spese legali e peritali per affrontare gli imprevisti e le controversie in ambito condominiale.

Cosa copre la Polizza di RC Professionale dell’Amministratore?

La polizza RC professionale tutela l’amministratore di condominio dagli errori professionali che possono generare una richiesta di risarcimento. Tutte le perdite connesse a tale richiesta, comprese le spese legali, vengono rimborsate dall’assicurazione.
Alcuni inadempimenti tipici dell’attività di amministratore di condominio che potrebbero causare richieste di risarcimento sono:

a) mancato recupero delle quote condominiali;
b) ritardata adozione di aggiornamenti per la sicurezza degli impianti;
c) aspetti antieconomici nella gestione del condominio.

La polizza di RC professionale copre sia l’amministratore di condominio che esercita l’attività in regime di libero professionista (abilitato all’esercizio della professione), sia lo staff e i collaboratori del cui operato l’Assicurato è responsabile.

Che cos’è l’assicurazione a “valore intero”?

L’assicurazione a valore intero è la tipologia di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore dei beni assicurati (valore assicurabile). Nel caso in cui il valore dei beni assicurati sia superiore al valore assicurato si ha sottoassicurazione, in cui si applica la regola proporzionale per cui l’assicuratore indennizza il danno solo in parte, in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore assicurabile.

Il valore assicurabile è la misura del valore del bene assicurato esposto al rischio: ad esempio il valore di un fabbricato contro il rischio di un incendio.

Cosa sono la franchigia e lo scoperto?

La franchigia, in generale, è quella parte di rimborso di un danno che rimane a carico dell’assicurato. Nelle polizze di assicurazione si può avere una franchigia assoluta o relativa.
La franchigia relativa: non si ha il diritto al risarcimento al di sotto di una certa cifra. Al di sopra di quella cifra, il risarcimento è pieno. Per esempio, con franchigia di 1.000 euro e danno di 700 euro, il risarcimento sarà interamente a carico dell’assicurato. Invece, sempre con franchigia a 1.000 euro, ma con un danno di 1.300 euro, il risarcimento dei 1.300 è interamente a carico della compagnia di assicurazione.
La franchigia assoluta in polizza: resta invariata al momento del risarcimento, sia che l’importo del risarcimento sia superiore, sia che esso sia inferiore alla franchigia. Quindi, con il caso di prima, franchigia a 1.000 euro e danno di 700 euro, il risarcimento del danno sarà a carico dell’assicurato. Invece, se il danno sarà di 1.300 euro, bisognerà sottrarre la franchigia al danno. Quindi: 1.300 euro (danno) meno 1.000 euro (franchigia). Il risarcimento da parte dell’assicurazione sarà di 300 euro, mentre i 1.000 di franchigia assoluta saranno a carico dell’assicurato.
Lo scoperto assicurativo è una clausola simile a quella della franchigia, che si può inserire nella medesima polizza, per calcolare il risarcimento che l’assicurato deve poi restituire alla sua compagnia. Come la franchigia, lo scoperto stabilisce nel momento della stipula del contratto di assicurazione una percentuale del risarcimento danni che va coperta dall’assicurato invece che dall’assicuratore. A differenza della franchigia lo scoperto ha un valore percentuale, da calcolarsi sull’importo del danno.

Quali sono le caratteristiche dei massimali e delle franchigie?

Molti clienti preferiscono assicurarsi con franchigie esigue, a discapito dell’ammontare del massimale, al fine di risparmiare sul costo del premio. L’assicuratore esperto, solitamente consiglia al cliente di stipulare una polizza strutturata in maniera diversa, in quanto, i contratti assicurativi sono davvero utili se sono in grado di tutelare il patrimonio dell’assicurato da eventi negativi di un certo rilievo. In particolare, un danno quantificabile in 1.000/ 1.500 €, non intacca in maniera evidente il patrimonio dell’assicurato, mentre una richiesta risarcitoria milionaria può comportare conseguenze di grave difficoltà. Pertanto si consiglia di stipulare contratti con franchigie medio-alte per limitare il costo del premio, ma garantirsi massimali che possano coprire ogni evento, anche il più catastrofico.

Il terzo danneggiato può rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa?

A differenza dell’assicurazione obbligatoria che copre la responsabilità civile auto, dove colui che ha subito il danno ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore del danneggiante (può quindi rivolgersi indifferentemente al primo o al secondo), nell’assicurazione r.c.t questa opportunità non viene concessa dalla legge, perciò il danneggiato deve presentare la propria domanda risarcitoria esclusivamente al danneggiante. Quest’ultimo, avrà la facoltà di richiedere al proprio assicuratore di pagare direttamente il danno, o di essere rimborsato di quanto pagato al terzo.

In caso di sinistro può la compagnia disdettare la polizza?

In caso di sinistro, la compagnia assicurativa può, entro determinati termini specificati nel contratto, recedere dallo stesso; le nuove normative comunitarie, abolendo le clausole vessatorie, hanno esteso tale opportunità anche al cliente.

Che cos’è il rischio?

Il rischio è la probabilità di accadimento di un evento dannoso. La probabilità contiene in sé l’elemento dell’incertezza e, per il rischio che si riferisce alla garanzia della responsabilità civile, questa deve essere assoluta. È chiaro perciò che se il danno è certo (ad esempio perché si è già verificato) non c’è il rischio, quindi, la polizza assicurativa non copre.

Chi è il cosiddetto “terzo”?

Terzi sono tutte le persone al di fuori dell’assicurato, tranne:
a) il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli, e qualsiasi altro parente o affiliato conviventi coll’assicurato,
b) i dipendenti le cui prestazioni sono connesse alla situazione o cosa da cui può derivare la responsabilità;
c) i soci a responsabilità illimitata, se l’assicurato è una società e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera “a”

Quali sono i vantaggi della polizza “globale fabbricati”?

La polizza “globale fabbricati”, è un contratto che stipula l’ente condominiale in caso di danni che lo stesso può provocare a terzi (terzi sono anche i condomini tra loro) e per i danni da incendio, scoppio, esplosione, delle parti comuni del fabbricato.
Due esempi:
a) In seguito a una tromba d’aria, una tegola condominiale cade e danneggia un’automobile sottostante; il condominio, che è responsabile dell’accaduto, grazie alla polizza sarà rimborsato per quanto dovrà corrispondere al danneggiato;
b) la centrale elettrica dell’ascensore, causa un cortocircuito, s’incendia e danneggia la tromba delle scale e l’appartamento sovrastante; la polizza coprirà sia il danno alla tromba delle scale, in quanto parte comune, sia l’appartamento del singolo condomino.

Che cos’è la copertura R.C.T.?

La copertura R.C.T. tiene indenne l’assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare ad un terzo a titolo di risarcimento danni per essere incorso in responsabilità civile nei suoi confronti (art. 1917 c.c.). Può coprire la responsabilità contrattuale dell’assicurato, quella extracontrattuale, ossia entrambe.

Che cos’è la regola proporzionale?

La regola proporzionale, prevista dall’articolo 1907 del Codice Civile, stabilisce che il capitale assicurato non sia inferiore al valore effettivo dei beni assicurati al momento del sinistro. Nel dettaglio, se il valore dell’appartamento è di 1.000.000 €, ma il cliente, per ridurre il costo del premio, dichiara ed assicura solamente un valore di 500.000 €, in caso di sinistro parziale con un danno effettivo di 10.000 €, avrà diritto ad un indennizzo proporzionato, pari cioè al 50% del danno stesso (5.000 €).

Che cosa sono i “danni da acqua condotta”?

La garanzia “acqua condotta” copre i soli danni provocati al fabbricato dell’assicurato – e/o al suo contenuto, causati dalla rottura accidentale di impianti termici ed idraulici situati all’interno della struttura muraria.